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Exit tax 2027, nuova tassa per chi lascia l’Italia: patrimonio da 800mila euro

La nuova Legge di Bilancio 2027 introduce una misura destinata a far discutere chi possiede patrimoni finanziari importanti e sta valutando di trasferire la propria residenza fiscale all’estero. Tra le novità inserite nel testo approdato in Parlamento compare infatti la cosiddetta exit tax, un’imposta che punta a tassare le plusvalenze maturate in Italia prima del trasferimento fuori dai confini nazionali.

La misura riguarda le persone fisiche che rispettano determinati requisiti patrimoniali e di residenza. Il valore degli investimenti interessati deve raggiungere almeno 800mila euro, mentre è necessario aver mantenuto la residenza fiscale italiana per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta.

Uno degli aspetti più rilevanti è che il prelievo potrebbe scattare anche senza una vendita effettiva degli investimenti. In altre parole, il contribuente potrebbe essere chiamato a pagare le imposte sui guadagni maturati nel corso degli anni, pur continuando a detenere i propri beni.

Exit tax, chi rischia di pagare la nuova imposta

Il nuovo meccanismo è contenuto nell’articolo 17 della bozza della Legge di Bilancio 2027, che propone l’introduzione dell’articolo 307-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi.

La disposizione interessa le persone fisiche, ma anche determinate società semplici ed enti non commerciali che rientrano nel perimetro previsto dalla normativa.

Per le persone fisiche, i requisiti indicati sono tre:

Aver avuto la residenza fiscale in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta.

Possedere beni e diritti finanziari interessati dalla disposizione con un valore normale complessivo pari o superiore a 800mila euro.

Trasferire la residenza fiscale all’estero determinando la perdita della potestà impositiva italiana sui redditi interessati.

La soglia degli 800mila euro merita particolare attenzione. Non rappresenta una franchigia da sottrarre al patrimonio e non significa che venga tassata soltanto la parte eccedente. È il valore complessivo degli investimenti compresi nella norma a determinare il superamento del requisito patrimoniale.

Il prelievo riguarda invece le plusvalenze maturate, calcolate secondo le regole fiscali applicabili alle diverse categorie di attività.

Quali investimenti rientrano nella nuova exit tax

La platea dei beni potenzialmente interessati è ampia. Non si parla soltanto di partecipazioni societarie o di grandi investimenti finanziari, ma di diverse tipologie di attività patrimoniali.

Tra quelle richiamate dalla proposta figurano:

Azioni e partecipazioni societarie, sia qualificate sia non qualificate.

Obbligazioni e titoli di Stato.

Fondi comuni di investimento ed ETF.

Valute estere.

Metalli preziosi, compresi oro e lingotti.

Strumenti finanziari derivati, come opzioni, futures e swap.

Crediti e altri rapporti finanziari.

Criptoattività, tra cui Bitcoin, Ethereum e altri token.

Proprio l’inclusione delle criptovalute rappresenta uno degli elementi più significativi della proposta. Il trasferimento della residenza fiscale potrebbe infatti determinare l’imposizione anche sulle plusvalenze non ancora realizzate attraverso la vendita dei token.

Criptovalute, attenzione: l’aliquota non è sempre del 26%

Quando si parla di exit tax, uno degli aspetti da chiarire riguarda l’aliquota applicabile. Non è corretto affermare che tutti i contribuenti interessati pagheranno automaticamente il 26%.

La proposta prevede infatti il richiamo alle regole fiscali ordinarie previste per le diverse categorie di reddito.

Nel caso delle criptoattività, il nuovo Testo unico contempla un’aliquota del 33%, con un trattamento specifico al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro.

Questo significa che il trasferimento all’estero potrebbe avere conseguenze fiscali differenti a seconda della natura degli investimenti detenuti.

Per chi possiede un portafoglio composto da criptovalute, partecipazioni e strumenti finanziari tradizionali, sarà quindi necessario valutare separatamente le diverse posizioni.

Come si calcola la plusvalenza prima di lasciare l’Italia

La bozza individua una data precisa per determinare il valore degli investimenti: l’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente a quello in cui diventa effettiva la perdita della residenza fiscale italiana.

Il calcolo prende in considerazione la differenza positiva tra il valore normale dei singoli beni e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Un esempio aiuta a comprendere il funzionamento della misura.

Un contribuente possiede investimenti interessati dalla norma per un valore complessivo di un milione di euro, acquistati originariamente per 300mila euro. In questo caso, il patrimonio supera la soglia degli 800mila euro e la differenza positiva tra valore attuale e costo fiscale ammonta a 700mila euro.

È su questo incremento di valore che si concentra il meccanismo impositivo, applicando l’aliquota prevista per la specifica categoria di reddito.

Per le criptovalute la questione è particolarmente delicata, perché le quotazioni possono cambiare rapidamente e il valore registrato in una determinata giornata potrebbe essere diverso da quello effettivamente realizzabile attraverso una vendita.

Quando bisogna pagare: 180 giorni oppure pagamento differito

La proposta stabilisce, come regola generale, il versamento dell’imposta entro 180 giorni dalla data in cui diventa efficace la perdita della residenza fiscale italiana.

È tuttavia prevista una possibilità di differimento per chi trasferisce la residenza in un Paese dell’Unione europea oppure in altri Stati e territori che rispettano specifici requisiti di cooperazione fiscale.

In questi casi il contribuente potrebbe scegliere di rinviare il pagamento fino al verificarsi delle successive operazioni rilevanti.

La possibilità non sarebbe però priva di condizioni. Per accedere al differimento occorrerebbe:

Versare un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.

Prestare un’idonea garanzia.

La durata del differimento sarebbe di cinque periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento per le destinazioni europee e di dieci periodi per gli altri Paesi ammessi.

Il meccanismo potrebbe quindi richiedere un esborso significativo anche a chi non ha ancora venduto i propri investimenti.

Cosa succede se il valore degli investimenti diminuisce o si torna in Italia

La disciplina proposta contempla anche alcune situazioni che potrebbero ridurre o far venir meno il prelievo.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto il differimento e successivamente venda gli investimenti, per le cessioni onerose ordinarie l’imposta sarebbe calcolata considerando il minore tra il reddito determinato al momento dell’uscita e la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto.

Sono previste regole differenti per alcuni trasferimenti gratuiti e per le operazioni a favore di soggetti collegati.

Un’altra disposizione riguarda gli investimenti che non vengono venduti durante il periodo di differimento: in determinate condizioni, l’imposta non sarebbe dovuta.

Il prelievo potrebbe inoltre venire meno in caso di ritorno della residenza fiscale in Italia, per i beni ancora detenuti, oppure in alcune ipotesi di trasferimento per causa di morte. Le eventuali somme versate in eccedenza sarebbero rimborsate.

Exit tax in Europa: cosa succede in Francia, Germania, Spagna e Portogallo

L’Italia non sarebbe il primo Paese europeo a introdurre un sistema di tassazione delle plusvalenze in occasione del trasferimento della residenza fiscale.

Le discipline straniere, tuttavia, presentano differenze importanti per quanto riguarda i beni coinvolti, le soglie patrimoniali e le modalità di pagamento.

In Francia, l’exit tax interessa determinate partecipazioni e attività finanziarie. Tra i requisiti previsti figura la residenza per almeno sei anni negli ultimi dieci, insieme a specifiche soglie patrimoniali o partecipative.

La Germania applica un regime rivolto principalmente a determinate partecipazioni societarie qualificate. Non si tratta quindi di un’imposta generale su tutte le criptovalute detenute direttamente dalle persone fisiche.

Anche la Spagna prevede un sistema di tassazione in uscita, ma con requisiti patrimoniali e partecipativi più elevati. La normativa riguarda principalmente azioni e partecipazioni societarie.

Diverso il quadro in Austria e Portogallo, dove le disposizioni fiscali prendono in considerazione anche le criptoattività. In particolare, il Portogallo prevede specifiche regole per le plusvalenze legate alle criptovalute, con condizioni ed esclusioni che devono essere valutate caso per caso.

Il confronto europeo mostra quindi che non esiste un modello unico di exit tax. La proposta italiana si distingue per l’ampiezza delle categorie di attività richiamate e per la soglia patrimoniale prevista.

Legge di Bilancio 2027, le altre novità fiscali ed economiche

L’exit tax non è l’unico intervento contenuto nella manovra. Il disegno di legge, composto da 157 articoli, comprende misure che interessano lavoratori, pensionati, imprese e famiglie.

Tra gli interventi principali figura la riduzione dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 55mila euro, limitata al 2027. La misura dovrebbe coinvolgere circa 3,2 milioni di contribuenti.

Per banche e assicurazioni è previsto un aumento dell’Ires di tre punti percentuali nel 2027 e nel 2028, mentre viene modificata anche la deducibilità dell’Irap. Raddoppia inoltre la Tobin tax sulle transazioni finanziarie.

Interventi fiscali più pesanti sono previsti anche per le imprese energetiche, mentre aumentano i prelievi su slot machine e videolottery. La manovra contempla inoltre un ulteriore rincaro delle sigarette.

Sul fronte previdenziale, il testo introduce una rivalutazione delle pensioni differenziata in base all’importo degli assegni. La perequazione piena al 100% viene riconosciuta fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, mentre per gli importi superiori sono previste percentuali progressivamente inferiori.

Confermato anche per il 2027 l’Ape sociale, con il requisito anagrafico di 63 anni e sei mesi. Viene inoltre istituito un fondo pensionistico da 850 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029, destinato a finanziare futuri interventi sulle uscite anticipate dal lavoro.

Tra le altre misure figurano la proroga del Fondo mutui prima casa fino al 2029, il rinnovo del bonus da 1.500 euro per le scuole paritarie e la riduzione progressiva dei tempi di pagamento del Tfs per i dipendenti pubblici.

Exit tax, cosa cambia davvero per chi vuole trasferirsi all’estero

La nuova imposta potrebbe avere conseguenze importanti per chi sta programmando un trasferimento di residenza fiscale fuori dall’Italia, soprattutto in presenza di patrimoni finanziari consistenti e investimenti con plusvalenze ancora non realizzate.

Il punto centrale è che la partenza dal Paese potrebbe diventare rilevante anche sotto il profilo fiscale prima che gli investimenti vengano effettivamente liquidati.

Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui i criteri tecnici di valutazione degli attivi, le modalità operative per le criptoattività e il coordinamento con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

È importante ricordare che, al 31 ottobre 2026, la disposizione descritta è contenuta nella bozza della Legge di Bilancio 2027 e deve ancora completare l’iter parlamentare. Il testo potrà quindi essere modificato prima dell’approvazione definitiva.

Per chi possiede investimenti superiori alla soglia indicata, monitorare l’evoluzione della norma sarà fondamentale prima di prendere decisioni sul trasferimento della propria residenza fiscale.

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