
Aprire un conto corrente all’estero non è vietato dalla nuova normativa europea. Ma per chi vive in Italia e guarda a banche svizzere, britanniche o di altri Paesi extra-UE, il quadro regolamentare sta diventando più complesso. E la differenza tra il diritto del cliente ad aprire un conto e le regole imposte alla banca è fondamentale.
La Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, sta ridisegnando una parte importante delle regole europee sulla vigilanza bancaria.
Il provvedimento, noto anche come parte del pacchetto di revisione della disciplina bancaria europea, interviene sulla Direttiva 2013/36/UE (CRD) e introduce nuove disposizioni, tra cui quelle relative alle succursali nell’Unione europea delle banche di Paesi terzi.
Una domanda, però, è diventata particolarmente attuale:
cosa significa tutto questo per un residente italiano che vuole aprire un conto corrente presso una banca estera?
La risposta è meno semplice di quanto potrebbe sembrare.
La Direttiva UE 2024/1619 non vieta i conti correnti esteri
Partiamo dal punto più importante.
La Direttiva UE 2024/1619 non introduce un divieto per i residenti nell’Unione europea di aprire conti correnti presso banche estere.
Non esiste, quindi, una nuova norma europea che impedisca a un cittadino residente in Italia di avere un conto bancario in Francia, Germania, Austria, Svizzera o in un altro Paese.
La direttiva interviene principalmente sul regime di vigilanza delle banche e sulla possibilità per gli istituti di Paesi terzi di offrire determinati servizi bancari nell’Unione europea.
È una distinzione decisiva.
Da una parte c’è il cliente, dall’altra c’è la banca.
Ed è soprattutto sulla seconda che si concentra la nuova disciplina.
Conti esteri nell’Unione europea: nessun nuovo divieto
Per un residente italiano che vuole aprire un conto in un altro Stato membro dell’UE, la Direttiva 2024/1619 non cambia radicalmente il quadro.
Un residente in Italia può, in linea generale, rivolgersi a una banca tedesca, francese, austriaca, spagnola o di un altro Stato membro.
La banca dovrà naturalmente effettuare i normali controlli previsti dalla normativa bancaria e antiriciclaggio.
Il vero punto della riforma: le banche extra-UE
La questione diventa molto più interessante quando il conto viene aperto presso una banca con sede fuori dall’Unione europea.
Pensiamo, per esempio, alla Svizzera.
Un residente italiano può essere interessato ad aprire un conto presso una banca svizzera per ragioni patrimoniali, professionali, di investimento o semplicemente per diversificare i propri rapporti bancari.
La Direttiva 2024/1619 non stabilisce che quel cliente non possa avere un conto in Svizzera.
Il problema riguarda invece le modalità con cui una banca di un Paese terzo può offrire servizi bancari ai clienti presenti nell’Unione europea.
La direttiva introduce infatti un quadro più strutturato per le succursali nell’UE di imprese bancarie di Paesi terzi.
L’obiettivo europeo è evitare che operatori bancari extra-UE possano svolgere determinate attività nell’Unione senza essere sottoposti a un adeguato sistema di autorizzazione e vigilanza.
La parola chiave è “iniziativa esclusiva del cliente”
C’è un passaggio della Direttiva 2024/1619 che merita particolare attenzione.
La normativa prende in considerazione il caso in cui sia il cliente europeo a rivolgersi di propria iniziativa a una banca di un Paese terzo.
È il principio comunemente associato alla cosiddetta reverse solicitation, cioè alla prestazione di servizi conseguente all’iniziativa spontanea del cliente.
La logica è relativamente semplice.
Se un residente nell’Unione decide autonomamente di rivolgersi a una banca extra-UE, questo scenario è diverso rispetto a quello in cui la banca extra-UE organizza una vera e propria attività commerciale rivolta sistematicamente ai clienti europei.
Esempio pratico
Un residente italiano individua autonomamente una banca svizzera, contatta l’istituto e chiede informazioni sull’apertura di un conto.
È una situazione diversa da quella in cui la banca svizzera:
pubblicizza i propri servizi in Italia;
organizza campagne commerciali rivolte ai residenti italiani;
acquisisce sistematicamente clienti sul mercato italiano;
offre servizi bancari transfrontalieri come parte della propria attività commerciale nell’UE.
La differenza può diventare determinante ai fini dell’applicazione della disciplina sulle banche di Paesi terzi.
Ma attenzione: l’iniziativa del cliente non deve essere interpretata come una sorta di “via libera generale” per una banca extra-UE a operare liberamente nell’Unione.
La disciplina europea pone limiti anche all’utilizzo di questo meccanismo.
Il conto estero non significa anonimato fiscale
C’è poi un secondo equivoco da evitare.
Avere un conto corrente estero non significa essere fuori dal sistema fiscale italiano.
Per un soggetto fiscalmente residente in Italia, l’apertura di un conto all’estero può comportare specifici obblighi dichiarativi.
La normativa italiana prevede infatti regole di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero.
A seconda della situazione concreta, possono quindi entrare in gioco:
quadro RW;
monitoraggio fiscale;
IVAFE;
tassazione degli interessi;
dichiarazione dei redditi;
obblighi derivanti dallo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Il fatto che il conto sia aperto in un altro Paese europeo o in Svizzera non elimina questi obblighi.
Conto estero e quadro RW: attenzione alle soglie
Uno dei punti che genera maggiore confusione riguarda il monitoraggio dei conti correnti esteri.
Le regole fiscali italiane prevedono specifiche soglie e condizioni per determinare quando un’attività finanziaria estera deve essere indicata nella dichiarazione.
Per i conti correnti e i depositi esteri assume rilievo, tra le altre cose, il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno.
La soglia di riferimento per l’esonero dal monitoraggio, nelle condizioni previste dalla normativa, è generalmente indicata in 15.000 euro.
Questo, però, non significa che un conto estero sotto i 15.000 euro sia sempre irrilevante fiscalmente.
La situazione cambia, infatti, quando entra in gioco l’IVAFE o quando ricorrono altre condizioni che rendono necessario l’adempimento dichiarativo.
Per questo motivo è sbagliato trasformare la soglia dei 15.000 euro in una regola assoluta del tipo:
“Sotto 15.000 euro non devo mai dichiarare il conto estero.”
La realtà fiscale è più articolata.
IVAFE: l’altra faccia del conto corrente estero
Per i residenti fiscali italiani, un ulteriore elemento da considerare è l’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
La disciplina fiscale distingue inoltre tra le diverse tipologie di attività e tra conti correnti, depositi e altre attività finanziarie.
Di conseguenza, prima di aprire un conto estero non basta chiedersi:
“Posso aprirlo?”
La domanda corretta è:
“Posso aprirlo, quali obblighi fiscali comporta e come dovrò dichiararlo in Italia?”
È una differenza sostanziale.
CRS: il conto estero non è invisibile al Fisco
Un altro elemento fondamentale è il CRS, Common Reporting Standard.
Si tratta del sistema internazionale di scambio automatico di informazioni finanziarie tra amministrazioni fiscali.
In pratica, le informazioni relative ai conti finanziari detenuti all’estero possono essere comunicate dalle istituzioni finanziarie all’autorità fiscale competente e successivamente scambiate con l’autorità fiscale del Paese di residenza del titolare.
Per un residente fiscale italiano questo significa che aprire un conto all’estero non equivale a creare una zona fiscalmente invisibile.
Il conto può essere all’estero.
La residenza fiscale del titolare, però, continua ad avere un ruolo centrale.
La situazione dopo il recepimento italiano
Un passaggio importante riguarda anche l’Italia.
La Direttiva (UE) 2024/1619 è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2026 e interviene sul quadro nazionale relativo, tra l’altro, alle succursali di banche di Paesi terzi.
Questo significa che oggi, per comprendere realmente gli effetti della direttiva sul mercato italiano, bisogna guardare non soltanto al testo europeo, ma anche alle norme italiane di recepimento e alla disciplina di vigilanza applicabile.
Cosa cambia davvero per chi vuole un conto estero?
La sintesi può essere fatta in quattro punti.
Primo: la Direttiva UE 2024/1619 non vieta ai residenti UE di aprire conti correnti esteri.
Secondo: per le banche di Paesi extra-UE vengono rafforzate le regole relative all’attività bancaria svolta nell’Unione europea.
Terzo: l’iniziativa spontanea del cliente può avere rilevanza nell’ambito della disciplina sulle banche extra-UE, ma non costituisce un’autorizzazione generale per l’istituto a fare attività commerciale nell’UE.
Quarto: gli obblighi fiscali del residente italiano restano un tema distinto e devono essere analizzati secondo la normativa tributaria italiana.
Direttiva 2024/1619: più regole per le banche
Il cambiamento riguarda soprattutto il modo in cui le banche di Paesi terzi possono entrare e operare nel mercato europeo.
Per il cliente italiano, il punto centrale rimane invece l’intersezione tra diritto bancario, normativa antiriciclaggio e fiscalità.
E proprio qui sta la questione più importante.
Riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, recante modifica della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
Testo ufficiale della Direttiva (UE) 2024/1619 – EUR-Lex
Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/1619 nell’ordinamento italiano.
Decreto legislativo n. 208/2025 – Gazzetta Ufficiale
Per gli aspetti fiscali relativi alle attività finanziarie estere, è inoltre necessario fare riferimento alla normativa italiana sul monitoraggio fiscale e all’IVAFE, oltre alla disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie.