
Il Conseil d’État francese ha respinto, con un’ordinanza del 14 settembre 2026, la richiesta presentata da Paymium, Leonod e Satoshi Portal Inc. per ottenere in via d’urgenza la sospensione del decreto n. 2025-1276 del 19 dicembre 2025, relativo agli obblighi di raccolta, verifica, conservazione e comunicazione dei dati fiscali connessi ai servizi su cripto-attività.
La decisione, firmata dalla giudice dei référés Christine Maugüé, non entra nel merito della legittimità del decreto. Il ricorso è stato infatti respinto perché, secondo il giudice amministrativo francese, non è stata dimostrata la condizione di urgenza necessaria per ottenere la sospensione cautelare.
Il ricorso delle società
Le tre società avevano presentato il ricorso il 26 agosto 2026, chiedendo al giudice dei référés del Conseil d’État di sospendere l’esecuzione del decreto.
Al centro della controversia ci sono gli obblighi dichiarativi imposti ai prestatori di servizi relativi ai cripto-asset nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni fiscali francesi collegate alla DAC 8, la direttiva europea dedicata allo scambio di informazioni fiscali sulle cripto-attività.
Secondo le società ricorrenti, il provvedimento avrebbe imposto agli operatori ulteriori attività di raccolta, trattamento, verifica e conservazione dei dati personali degli utenti, con successiva trasmissione delle informazioni all’amministrazione fiscale.
Le aziende hanno sostenuto che tali obblighi inciderebbero sul diritto alla privacy e sulla protezione dei dati personali.
La questione della privacy e della sicurezza dei dati
Uno dei principali argomenti sollevati nel procedimento riguardava il rischio connesso alla concentrazione delle informazioni.
Le ricorrenti hanno contestato, in particolare, la previsione secondo cui i dati relativi alle operazioni in cripto-attività sarebbero conservati all’interno di un sistema centralizzato contenente informazioni riferite ai residenti degli Stati membri dell’Unione europea.
Secondo la loro tesi, una simile concentrazione potrebbe aumentare il rischio di compromissione o fuga dei dati.
Il Conseil d’État ha però ritenuto che le società non avessero dimostrato concretamente in che modo la conservazione centralizzata avrebbe effettivamente aumentato tale rischio. L’ordinanza sottolinea inoltre che la semplice eventualità di un rischio, quando la probabilità che si concretizzi è molto bassa, non è sufficiente a configurare l’urgenza richiesta dalla procedura cautelare.
Il contrasto con la lotta all’evasione fiscale
Nel valutare l’urgenza, il giudice ha posto in relazione la tutela della privacy con l’interesse pubblico alla prevenzione della frode e dell’evasione fiscale.
L’ordinanza afferma che l’incidenza sulla vita privata dei titolari di cripto-attività derivante dagli obblighi di raccolta, conservazione e scambio delle informazioni non è, nelle circostanze esaminate, sufficientemente grave e immediata da giustificare la sospensione del decreto prima della decisione sul merito.
Si tratta di un passaggio centrale della decisione: il Conseil d’État non afferma che la questione della protezione dei dati sia irrilevante, ma stabilisce che gli elementi forniti dalle ricorrenti non dimostrano l’esistenza di un’urgenza cautelare.
Contestata anche la conformità al diritto europeo
Le società avevano inoltre sollevato diverse questioni di legittimità.
Tra queste figurava la presunta incompetenza del potere regolamentare, con riferimento all’estensione degli obblighi dichiarativi anche ai prestatori di servizi di staking e lending di cripto-attività.
Le ricorrenti sostenevano inoltre che il decreto fosse viziato sul piano procedurale per la mancata consultazione preventiva della Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità francese per la protezione dei dati.
Un ulteriore argomento riguardava la presunta incompatibilità delle disposizioni nazionali di recepimento della DAC 8 con il diritto primario dell’Unione europea, compresi gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le società avevano quindi chiesto che venisse valutata anche la necessità di un rinvio pregiudiziale.
Il Conseil d’État non si pronuncia sulla legittimità del decreto
È questo uno degli aspetti più importanti da evidenziare nella lettura dell’ordinanza.
Il giudice dei référés ha ricordato che, ai sensi dell’articolo L. 521-1 del Codice di giustizia amministrativa francese, la sospensione cautelare richiede due presupposti: l’urgenza e l’esistenza di un mezzo idoneo a creare un serio dubbio sulla legittimità dell’atto.
Nel caso esaminato, il primo requisito non è stato ritenuto soddisfatto.
Di conseguenza, il Conseil d’État ha respinto il ricorso senza dover esaminare se le contestazioni giuridiche sollevate dalle società fossero tali da creare un serio dubbio sulla legittimità del decreto.
Questo significa che l’ordinanza del 14 settembre 2026 non costituisce una decisione definitiva sulla conformità del decreto al diritto francese o al diritto dell’Unione europea.
La decisione del 14 settembre 2026
Con l’ordinanza n. 519158, il Conseil d’État ha quindi stabilito:
respingere la richiesta di sospensione del decreto n. 2025-1276;
respingere anche la domanda di pagamento di 5.000 euro avanzata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo L. 761-1 del Codice di giustizia amministrativa;
non esaminare, nell’ambito di questa procedura cautelare, la sussistenza di un serio dubbio sulla legittimità del decreto.
La decisione è stata pronunciata a Parigi il 14 settembre 2026 e porta la firma di Christine Maugüé.
Cosa cambia per gli operatori
Sul piano immediato, la conseguenza della decisione è che il decreto contestato non viene sospeso in via cautelare sulla base del ricorso presentato da Paymium, Leonod e Satoshi Portal.
La pronuncia, tuttavia, va distinta da una decisione sul merito. Il Conseil d’État ha respinto la domanda attraverso la procedura prevista dall’articolo L. 522-3 del Codice di giustizia amministrativa, ritenendo assente il requisito dell’urgenza.
La controversia resta quindi significativa per il settore soprattutto per le questioni sollevate sulle modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni fiscali, sulla protezione dei dati personali e sull’attuazione in Francia della DAC 8. Su questi profili, l’ordinanza cautelare non contiene una valutazione definitiva di legittimità.