
Il regolamento europeo sulla tracciabilità dei trasferimenti crypto contiene un mandato specifico per la Commissione europea: analizzare i rischi legati agli indirizzi self-hosted, valutare l’efficacia dei sistemi di verifica della proprietà e stabilire se siano necessarie ulteriori misure. Nel testo compaiono anche i fornitori di hardware e software wallet. Ecco che cosa prevede la normativa e quali documenti occorre consultare per seguirne l’attuazione.
Wallet self-custody sotto la lente del regolamento europeo
Il quadro normativo europeo sulle criptovalute non riguarda soltanto gli exchange e gli altri intermediari finanziari. Il legislatore ha previsto anche un esame specifico dei trasferimenti di cripto-attività che coinvolgono indirizzi non collegati a un prestatore di servizi per le cripto-attività.
Il riferimento è il Regolamento (UE) 2023/1113, noto come Transfer of Funds Regulation (TFR), che disciplina le informazioni che devono accompagnare determinati trasferimenti di fondi e cripto-attività ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il regolamento è particolarmente rilevante per chi utilizza wallet self-custody, cioè strumenti che consentono di gestire autonomamente le proprie chiavi private, senza affidare la custodia delle cripto-attività a un intermediario.
La norma non si limita a stabilire obblighi informativi per i prestatori di servizi crypto. Prevede anche che la Commissione europea esamini i rischi dei trasferimenti verso e da indirizzi self-hosted e valuti la necessità di misure specifiche.
Fonte ufficiale: Regolamento (UE) 2023/1113 — EUR-Lex.
Articolo 37: che cosa deve valutare la Commissione europea
L’articolo 37 del regolamento individua due distinti momenti di riesame, con contenuti e scadenze differenti.
Il paragrafo 2 stabilisce che, entro il 1° luglio 2026, la Commissione europea, previa consultazione dell’Autorità bancaria europea (EBA), elabori una relazione sui rischi posti dai trasferimenti verso o da indirizzi self-hosted e da o verso soggetti non stabiliti nell’Unione.
La relazione deve valutare anche la necessità di misure specifiche per attenuare tali rischi e prevedere, se del caso, proposte di modifica del regolamento.
Il paragrafo 3, lettera e), inserisce invece l’analisi dei trasferimenti effettuati tramite indirizzi self-hosted nel più ampio rapporto sull’applicazione della normativa. L’attenzione è rivolta all’utilizzo di questi indirizzi per trasferimenti realizzati senza il coinvolgimento di un soggetto terzo, ai relativi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e alla necessità, efficacia e applicabilità di ulteriori misure di mitigazione.
Tra gli elementi espressamente menzionati figurano gli obblighi specifici per i fornitori di portafogli hardware e software e le misure riguardanti i trasferimenti che coinvolgono indirizzi self-hosted.
Il dato normativo è quindi preciso: la Commissione è chiamata a valutare il fenomeno, i rischi e l’eventuale necessità di interventi ulteriori. Il regolamento non equivale, da solo, a una decisione che introduca nuovi obblighi per i produttori di wallet.
Hardware wallet e software wallet: perché sono citati nella normativa
Il riferimento ai fornitori di hardware e software wallet merita particolare attenzione perché individua una categoria di operatori distinta dagli exchange e dagli altri prestatori di servizi per le cripto-attività.
Un hardware wallet consente di gestire le chiavi private attraverso un dispositivo dedicato. Un software wallet svolge funzioni analoghe mediante un’applicazione o un programma informatico. In entrambi i casi, le caratteristiche del prodotto e il modello operativo determinano il ruolo svolto nella gestione delle cripto-attività.
Il regolamento europeo non equipara automaticamente il produttore di un dispositivo al prestatore di servizi che custodisce o trasferisce cripto-attività per conto dei clienti.
L’articolo 37, paragrafo 3, lettera e), menziona gli obblighi specifici per i fornitori di wallet hardware e software nell’ambito dell’analisi delle ulteriori misure di mitigazione da esaminare.
Per comprendere correttamente la portata di questa disposizione è necessario distinguere tra il testo che incarica la Commissione di svolgere una valutazione e un eventuale atto successivo che introduca nuove prescrizioni.
La presenza dei produttori di wallet nel testo normativo rende il tema rilevante per il settore, ma non dimostra che sia già stato stabilito un nuovo regime di autorizzazione, certificazione o identificazione degli utenti.
La Travel Rule è già applicabile ai trasferimenti che coinvolgono wallet privati
Il fatto che la Commissione debba esaminare eventuali misure aggiuntive non significa che i trasferimenti da e verso wallet self-custody siano attualmente privi di regole.
Il Regolamento UE 2023/1113 prevede già obblighi informativi per i prestatori di servizi per le cripto-attività, comunemente indicati come CASP, quando partecipano a trasferimenti soggetti alla normativa.
Le prescrizioni si applicano anche ai trasferimenti verso o da indirizzi self-hosted quando è coinvolto un CASP.
In particolare, per i trasferimenti di importo superiore a 1.000 euro effettuati o ricevuti per conto di un cliente verso o da un indirizzo self-hosted, il prestatore di servizi deve verificare se tale indirizzo sia effettivamente di proprietà del cliente o sotto il suo controllo.
Questa disposizione riguarda l’attività dell’intermediario coinvolto nella transazione. Non stabilisce automaticamente un obbligo equivalente per il produttore del dispositivo utilizzato dal cliente.
Per gli operatori del settore e per gli utenti, la distinzione è essenziale: le regole già applicabili agli intermediari devono essere tenute separate dalle ulteriori misure che la Commissione è stata incaricata di esaminare.
Fonte ufficiale: EBA — Guidelines on information requirements under Regulation (EU) 2023/1113.
Il ruolo dell’EBA nella valutazione dei rischi
L’Autorità bancaria europea è coinvolta nel quadro normativo attraverso le attività di consultazione, le linee guida e il lavoro tecnico relativo agli obblighi antiriciclaggio applicabili ai prestatori di servizi crypto.
Il regolamento richiede espressamente che la Commissione consulti l’EBA per la relazione prevista dall’articolo 37, paragrafo 2.
Le linee guida EBA sulla Travel Rule costituiscono inoltre una fonte utile per comprendere gli obblighi già applicabili ai CASP e le modalità operative con cui affrontare i trasferimenti da e verso indirizzi self-hosted.
Per ricostruire l’evoluzione del quadro normativo occorre quindi leggere congiuntamente il testo del regolamento e i documenti tecnici dell’autorità europea, mantenendo distinta la funzione di ciascuna fonte.
Fonte ufficiale: EBA — Travel Rule Guidelines.
La posizione degli operatori: il contributo di Ledger
Il dibattito sulle regole per i wallet self-custody comprende anche le osservazioni presentate dagli operatori del settore alle autorità europee.
Tra queste figura la risposta di Ledger alla consultazione EBA sulle linee guida relative alla Travel Rule. L’azienda ha contestato l’assunto secondo cui i wallet self-hosted comporterebbero necessariamente rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più elevati rispetto ad altre soluzioni per le cripto-attività.
Ledger richiama, tra gli altri elementi, la tracciabilità delle transazioni registrate sulle blockchain pubbliche e la necessità di valutare concretamente i rischi associati alle operazioni.
Queste osservazioni rappresentano la posizione dell’azienda e non una conclusione adottata dalla Commissione europea. Sono tuttavia utili per comprendere le questioni tecniche e operative che accompagnano l’applicazione della normativa.
Fonte: Ledger — risposta alla consultazione EBA sulla Travel Rule.
Qual è lo stato del dossier al 12 ottobre 2026?
Il 1° luglio 2026 era la scadenza prevista dall’articolo 37, paragrafo 2, per la relazione della Commissione sui rischi legati ai trasferimenti verso o da indirizzi self-hosted e soggetti non stabiliti nell’Unione.
Alla data del 12 ottobre 2026, nelle fonti ufficiali qui esaminate non è stato possibile verificare il testo definitivo di tale relazione. Non è quindi corretto attribuire alla Commissione conclusioni specifiche che non siano documentate attraverso una pubblicazione ufficiale.
Il paragrafo 3, lettera e), contempla inoltre una distinta analisi nell’ambito del rapporto sull’applicazione del regolamento, con scadenza al 30 giugno 2027.
Per ricostruire l’evoluzione del dossier è pertanto necessario verificare le pubblicazioni della Commissione, i documenti dell’EBA e gli eventuali atti legislativi successivi. Il testo del 2023 rimane la fonte primaria per distinguere gli obblighi già in vigore dal mandato di valutazione affidato alle istituzioni europee.
Conclusioni: cosa dice davvero il regolamento europeo sui wallet self-custody
Il Regolamento UE 2023/1113 dedica una parte specifica del proprio meccanismo di riesame ai rischi dei trasferimenti che coinvolgono indirizzi self-hosted.
L’articolo 37 richiede alla Commissione europea di valutare tali rischi, l’efficacia dei sistemi utilizzati per verificare la proprietà degli indirizzi e la necessità di eventuali misure aggiuntive. Nel rapporto sull’applicazione del regolamento sono menzionati anche i fornitori di hardware e software wallet.
Questo è il punto centrale da cui partire per seguire il dossier europeo: il legislatore ha previsto una valutazione specifica del fenomeno e ha individuato le aree da esaminare.
Per stabilire quali conclusioni siano state effettivamente raggiunte occorre fare riferimento alle relazioni ufficiali e agli eventuali successivi atti normativi, senza confondere il mandato di valutazione con una nuova regola già approvata.